Statuto

Statuto del Consiglio pastorale diocesano

Art. 1. Natura
Il Consiglio pastorale diocesano, composto da presbiteri, diaconi, membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e, soprattutto, da fedeli laici, ai sensi del CIC cc. 511-514, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione aperto a tutte le componenti del popolo Dio peregrinante nella medesima Chiesa e che, sotto l’autorità del Vescovo, ha il compito di valutare e proporre conclusioni operative riguardo agli orientamenti pastorali nella Diocesi.

Art. 2 Compiti
Al Consiglio pastorale diocesano sono affidati principalmente i compiti di:

  • essere luogo di condivisione dell’esperienza cristiana e di formazione permanente dei suoi componenti;
  • raccogliere e studiare le indicazioni, i dati e i suggerimenti offerti dal Papa, nel suo Magistero di centro e capo visibile della Chiesa universale, dal Vescovo diocesano, dalla Conferenza episcopale italiana, dalla Conferenza episcopale laziale;
  • prendere in esame la situazione socio-religiosa della Diocesi e studiarne i problemi pastorali;
  • prospettare linee pastorali comuni a tutta la Diocesi;
  • riflettere su forme di sensibilizzazione della pubblica opinione circa i problemi della Chiesa;
  • considerare le forme di sostegno economico alla Chiesa cattolica e ai sacerdoti;
Art. 3. Il Presidente
Presidente del Consiglio pastorale diocesano è il Vescovo diocesano e solo a lui spetta, secondo le necessità dell’apostolato, convocarlo e presiederlo.
Allo stesso Vescovo pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel Consiglio (cfr. CIC c. 514 § 1).
Art. 4. I Componenti
Considerato il CIC c. 512, sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano:
    1. DI DIRITTO:
  1. il Vicario Generale
  2. i Vicari Episcopali;
  3. i Vicari Foranei;
  4. il Rettore del Seminario Diocesano
  5. i Direttori di alcuni Uffici di Curia e specificamente:
    • dell’Ufficio catechistico;
    • dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese
    • dell’Ufficio per le comunicazioni sociali;
    • dell’Ufficio liturgico;
    • del Centro diocesano vocazioni – dell’Ufficio per la pastorale della famiglia;
    • del Servizio per la pastorale giovanile;
    • della Caritas diocesana;
    • dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro;
    • dell’Ufficio per la pastorale della salute;
    • del Servizio diocesano per l’edilizia di culto;
    • il Referente diocesano per il sostegno economico alla Chiesa cattolica;
  6. Il Segretario e i membri del Comitato dei Presidenti della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;
    2. ELETTI:
  1. un sacerdote diocesano, eletto a maggioranza fra loro dai componenti il Consiglio presbiterale;
  2. un membro degli Istituti ai Vita Consacrata, o Società di Vita Apostolica presenti in Diocesi scelto dagli altri membri dei medesimi Istituti nella forma stabilita dal Regolamento;
  3. due consacrate scelte fra gli Istituti di Vita Consacrata femminili presenti in Diocesi non soggetti a Clausura, nella forma stabilita dal Regolamento;
  4. dodici fedeli laici, due per Vicariato Foraneo, eletti tra i membri dei Comitati di Presidenza dei Consigli pastorali parrocchiali riuniti in assemblee distinte per Foranie, nella forma stabilita dal Regolamento.

     3. DESIGNATI DAL VESCOVO:

  • un diacono permanente;
  • quindici membri scelti tra il clero, i consacrati e i laici, in ordine a una migliore rappresentatività delle realtà pastorali presenti nella Diocesi;
  • una coppia referente della Pastorale della Famiglia, su indicazione del Direttore dell’Ufficio diocesano;
  • due giovani, tra i membri del Servizio diocesano per la pastorale giovanile, su indicazione del Direttore.
Art. 5. Durata in carica del Consiglio
Il Consiglio pastorale diocesano rimane in carica per un quadriennio, fatte salve le disposizioni del Regolamento, e cessa sede vacante (Cfr. CIC can. 513 §1-2).
Art. 6. Riunioni e attività del Consiglio
  1. Il Consiglio pastorale, convocato e presieduto dal Vescovo diocesano, si riunisce almeno tre volte l’anno, nelle modalità stabilite dal Regolamento.
  2. I membri del Cpd hanno il dovere morale d’intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca.
  3. Quando intervengono, i membri del Consiglio lo fanno anzitutto a nome della propria esperienza di fede, ma pure della propria personale competenza e responsabilità. Si sforzeranno, perciò, di offrire un’immagine della Diocesi vissuta secondo le personali responsabilità istituzionali e le realtà che rappresentano.
  4. Le riunioni del Cpd sono moderate dal Segretario del Cpd medesimo.
  5. Il Consiglio pastorale, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, assolve normalmente i suoi compiti attraverso le sedute collegiali. Possono, tuttavia, essere formate speciali Commissioni di studio aventi anche carattere permanente, il cui lavoro è coordinato dalla Segreteria specialmente in ordine alla presentazione dei materiali e delle conclusioni in sede collegiale.
  6. Il Consiglio pastorale diocesano, oltre che ascoltare gli organismi pastorali diocesani aventi potestà amministrativa, per meglio determinare il proprio compito di studio e di consultazione può demandare l’incarico di stendere studi e relazioni da sottoporsi alla sua attenzione anche a parrocchie, gruppi, movimenti e associazioni d’apostolato cristiano.
Art. 7. La Segreteria del Consiglio
  1. La Segreteria è l’organo permanente del Consiglio pastorale diocesano. Seguendo le disposizioni del Vescovo diocesano, essa ha il compito di curare la convocazione delle riunioni, approntare l’ordine del giorno e i materiali connessi con la sua discussione, coordinare i lavori delle commissioni e redigere i verbali.
  2. La Segreteria è presieduta dal Vicario episcopale per la pastorale ed è composta da un Segretario e altri tre membri (un presbitero, un consacrato e un laico), scelti liberamente dal Vescovo fra i componenti il Consiglio.
  3. Il Vicario episcopale per la pastorale ha pure il compito di coordinare il lavoro del Cpd con quello degli altri organismi di partecipazione e uffici diocesani.
  4. Il segretario oltre al compito di moderare gli interventi durante le sedute collegiali ha pure quello di sovrintendere ai lavori della Segreteria, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Art. 8. Il Regolamento del Consiglio
Per la concreta attuazione del presente Statuto, si fa riferimento all’apposito Regolamento.
Art. 9. Rinvio a norme generali
  1. L’interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (cfr. CIC c. 16 § 1).
  2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.