Messe di Natale, le disposizioni per le celebrazioni

19/12/2020 – In seguito alle disposizioni governative stabilite il 18 dicembre, riguardanti l’istituzione delle zone rosse e arancioni in tutta Italia, fino al prossimo 6 gennaio, la Cei ha ribadito che, nella situazione disegnata dal Decreto-Legge, non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme. Qui il testo completo del comunicato della Conferenza episcopale italiana.
Alleghiamo anche un modello editabile per compilare l’autocertificazione in caso di spostamenti.

Il 16 dicembre, a seguito della disposizione di papa Francesco, che con decreto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti in quella stessa data, ha stabilito la possibilità per i presbiteri dimoranti nelle rispettive diocesi di celebrare quattro Messe nelle solennità del Natale, di Maria Ss.ma Madre di Dio e dell’Epifania, il Cardinale Marcello Semeraro ha consegnato ai sacerdoti del presbiterio diocesano ulteriori disposizioni, riguardo le celebrazioni nel tempo di Natale, di seguito pubblicate.

Restano pubblicate in allegato le disposizioni che lo stesso Cardinale  Semeraro ha comunicato in data 10 dicembre 2020.
In particolare, il giorno 24 dicembre sarà possibile celebrare nel pomeriggio la Messa vespertina nella vigilia entro le ore 18, mentre sarà possibile celebrare la Messa nella notte, facendo attenzione che questa non termini dopo le ore 21, per permettere ai volontari di sanificare gli ambienti utilizzati e tornare a casa entro le ore 22. Lo stesso orario di fine celebrazione dovrà essere rispettato il 31 dicembre per le celebrazioni collegate al “Te Deum” di fine anno.
Il giorno 25 dicembre sarà possibile celebrare le Sante Messe dell’aurora e del giorno negli orari consueti di ciascuna comunità mentre, laddove l’edificio sacro offre ai fedeli minore possibilità di accoglienza secondo le disposizioni sanitarie, è data ai parroci la possibilità di trinare e, dove lo ritengano, aggiungere una seconda eventuale Santa Messa vespertina (quest’ultima disposizione vale solo per le chiese parrocchiali).